Indietro

Concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione - Competenza 2020

Concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione - Competenza 2020

Data di pubblicazione: 28 gennaio 2022
Data di scadenza: 28 febbraio 2022
Categoria: Altri avvisi Contributi - Provvidenze economiche diverse

È indetto bando pubblico di concorso per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431 del 09/12/1998, competenza anno 2020.

I fondi da cui attingere i contributi sono stanziati dallo Stato, dalla Regione Puglia e dal Comune. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissione al concorso:

a) essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea ovvero di essere cittadino extracomunitario. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); 

b) essere stato residente nel Comune di Bari e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo nell’anno 2020

c) aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2020, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato intestato al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ed in regola con l’imposta di registro per l’anno 2020; 

d) reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2020, rientrante entro i valori di seguito indicati: 

per i soggetti rientranti in fascia a) (di cui al D.M. del 07/06/1999 art. 1 comma 1): reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;

per i soggetti rientranti in fascia b) (di cui al D.M. del 07/06/1999): reddito annuo convenzionale del nucleo familiare non superiore all'importo di € 15.250,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito annuo convenzionale va calcolato al netto delle riduzioni previste dall’art. 3 comma 1 punto e) della legge regionale n. 10/2014, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 05/08/1978 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%). 

Per la determinazione del reddito dell’anno 2020 di ogni componente il nucleo familiare, dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati Fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il Modello 730/2021 redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il Modello Unico Persone Fisiche 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD. Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, il c.d. REDDITO DI CITTADINANZA O PENSIONE DI CITTADINANZA, RED e REI fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo, sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b), sia stata superiore al 90%, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:

- la dichiarazione del soggetto richiedente che attesti di aver fruito di assistenza dai Servizi Sociali del Comune per l’anno 2020, oppure

- la dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone per l’anno 2020, oppure 

- nel caso in cui il richiedente dichiari di aver ricevuto per l’anno 2020 sostegno economico da altro soggetto (genitore, figlio, amico, ecc....), oltre ad indicarne le generalità di quest’ultimo, dovrà allegare una autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito. Tale autocertificazione, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità, del dichiarante, dovrà riportare l’ammontare del reddito complessivo percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza nell’anno 2020, che deve risultare congruo rispetto al canone versato dal richiedente il contributo. 

È ritenuto congruo il reddito dell’intero nucleo familiare del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico (rispetto al canone versato dal richiedente il contributo) qualora:

- l’importo sia superiore ad € 13.405,08 (limite massimo di reddito fascia a);
- se ricorre la condizione di cui al precedente punto, il canone di locazione non deve essere superiore al 30% del totale dei redditi del nucleo familiare del richiedente e del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico. 

Non possono partecipare al bando:

  1. le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore (genitori, nonni, suoceri, generi e nuore, fratelli, cognati, figli, nipoti etc.);
  2. le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2020:
    - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
    - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014 art. 10 comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio.
    In ottemperanza al disposto della L.R. del 15/11/2017 n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), possono partecipare anche se titolari del diritto di proprietà, i coniugi separati o divorziati entro la data del 31/12/2020, che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
    • genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
    • disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
    • presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge del 05/02/1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
    Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del Codice penale.
    - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n. 431/98;
    - hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. del 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28/03/20219, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del Decreto Ministeriale del 12/08/2020. Nel caso in cui il nucleo familiare percettore del c.d. reddito cittadinanza o pensione di cittadinanza partecipi, comunque al bando, il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul c.d. reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza per la quota destinata all’affitto;
    - che abbiano beneficiato, con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio;
  3. Le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    Inoltre non possono partecipare e sono escluse dal contributo le domande per:
  4. alloggi in zone di pregio, così come definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi. Sono in zona di pregio gli immobili con ingresso sulle seguenti vie, piazze o corsi: piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazza Massari, via Venezia, via Sparano, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, piazza Garibaldi, piazza Umberto e piazza Moro, zona Executive e zona Contrada Barone che abbiano almeno riscaldamento, ascensore dopo il secondo piano, autoclave, impianto elettrico adeguato alla legge n. 46/90 e condizioni generali dell’appartamento e dello stabile buone;
  5. alloggi con categoria catastali A1, A8 e A9;
  6. alloggi con superficie utile superiore a 95 metri quadri, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno sei persone, maggiorata di 10 metri quadri per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il sesto), nuclei familiari con 3 o più figli minori, nuclei monoparentali con minori a carico, nuclei familiari con presenza di almeno un componente con disabilità superiore al 74%.

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata su apposito modulo, in tutte le sue parti, pena l’esclusione, disponibile in allegato.

La domanda contiene un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 - formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. 

La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà contenere, pena esclusione:

  • firma del richiedente;
  • fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
  • i concorrenti che dichiarano reddito ZERO e/o nei casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90% dovranno compilare la documentazione come richiesto al punto d) del presente bando;
  • i concorrenti che dichiarano la scelta del proprietario circa l’applicazione del regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011) dovranno allegare o copia del contratto riportante la scelta dell’opzione della cedolare secca o la documentazione attestante la scelta dell’opzione della cedolare secca da parte del proprietario.

Alla domanda è consigliabile allegare:

  • fotocopia del contratto di locazione registrato;
  • fotocopie delle ricevute di versamento dell'imposta di registro per l’intero anno 2020;
  • fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, riferiti all’anno 2020;
  • fotocopia del codice IBAN del richiedente, per l’accredito del contributo. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Bari entro e non oltre il 28 febbraio 2022:

  • a mezzo raccomandata A/R, indirizzata a Agenzia per la Casa – Ripartizione Patrimonio – Viale Archimede 41/A – 70126 Bari e deve riportare la seguente dicitura “BANDO CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO – COMPETENZA 2020” - “NON APRIRE”. Farà fede il timbro postale di spedizione. 
  • per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF. In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato. 

Il termine di presentazione è perentorio, per cui le domande inviate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione, farà fede il timbro postale per le domande inviate per raccomandata oppure le ore 23,59 del giorno di scadenza per le domande inviate per via telematica. 

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, sono stati istituiti i seguenti contatti, attivi per tutto il periodo di apertura del bando:

  • indirizzo email: barifitti2021@gmail.com
  • recapito telefonico: 324/8191057 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

22/03/2022 - In pubblicazione la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi al contributo alloggiativo – L. 9 dicembre 1998 n.431- suddivisi per fascia A e fascia B e l’elenco dei soggetti non ammessi, tenuto conto delle previsioni contenute nel bando. L’erogazione dei contributi è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione.

I ricorrenti esclusi riceveranno, presso il proprio domicilio, comunicazione concernente la motivazione dell’esclusione e potranno presentare ricorso entro e non oltre 20 giorni (termine perentorio) dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria tramite Pec al seguente indirizzo patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it o tramite raccomandata A/R indirizzata a Agenzia per la Casa – Ripartizione Patrimonio – Viale Archimede 41/A – 70126 Bari riportando sulla busta la seguente dicitura BANDO CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO – COMPETENZA 2020 -  RICORSO.

I concorrenti utilmente classificati nella graduatoria provvisoria che non hanno presentato un IBAN valido per l’accredito, di cui all’allegato elenco, dovranno presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l’IBAN valido tramite Pec al seguente indirizzo patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it o tramite raccomandata A/R indirizzata a Agenzia per la Casa – Ripartizione Patrimonio – Viale Archimede 41/A – 70126 Bari riportando sulla busta la seguente dicitura BANDO CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO – COMPETENZA 2020 INTEGRAZIONE DOCUMENTI.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti, sono stati istituiti i seguenti contatti:

• indirizzo mail: barifitti2021@gmail.com

• recapito telefonico 3248191057 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

24/05/2022 - In pubblicazione la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo alloggiativo – L. 9 dicembre 1998 n.431- competenza 2020, suddivisi per fascia A e fascia B e l’elenco dei soggetti non ammessi definitivamente, tenuto conto delle previsioni contenute nel bando.

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, sono stati accolti circa la metà dei ricorsi presentati (i ricorrenti sono stati già avvisati con lettera racc.).

L’erogazione dei contributi avverrà immediatamente  dopo il trasferimento dei fondi relativi da parte della Regione.

Si precisa che la liquidazione dei contributi avverrà esclusivamente a mezzo bonifico banca.

Pertanto, gli ammessi che non hanno ancora provveduto alla comunicazione di un Iban valido per l’accredito sono pregati di provvedere urgentemente alla comunicazione di un Iban corretto ai seguenti indirizzi: bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it  rip.patrimonio@comune.bari.it.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti sono stati istituiti i seguenti contatti:

- indirizzo mail: barifitti2021@gmail.com

- recapito telefonico 3248191057 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

23.06.2022  - La Ripartizione Patrimonio rende noto di aver provveduto alla liquidazione del contributo alloggiativo in favore di tutti coloro che hanno inviato un codice IBAN valido per poter provvedere all’accredito delle somme . SI rappresenta inoltre che, ai sensi del D.L. n. 138/2011 – art.2, le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche amministrazioni centrali e locali, qualora avvengano per cassa, non possono essere superiori a € 1.000,00, essendo venute meno le deroghe previste  dalla situazione emergenziale  (ex Covid 19).

Pertanto, coloro che risultano beneficiari del contributo alloggiativo (competenza 2020), il cui importo sia superiore ad € 1.000,00 e non abbiano ancora provveduto alla comunicazione di un IBAN valido per l’accredito, sono pregati di inviarLo urgentemente ai seguenti indirizzi: bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it – rip.patrimonio@comune.bari.it.

E’ possibile, inoltre, delegare alla riscossione del contributo un altro soggetto in possesso di un codice IBAN valido per l’accredito, inviando, agli stessi indirizzi, apposito atto di delega corredato dai documenti d’identità del delegato e del delegante., nocncè dai codici fiscali di entrambi.

Pubblicato da: Ripartizione Patrimonio