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Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato

Pubblicato il 20 May 2024

La Regione Puglia, con propria Legge n.30 del 03 novembre 2016 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.126 del 04/11/2016), si è dotata di uno strumento legislativo in materia di gestione della problematica radon per la tutela della salute pubblica in ambienti confinati.

La Legge prevede l’obbligo della misurazione della concentrazione media annuale, distinta in due semestri, in tutti gli edifici destinati all’istruzione e in quelli aperti al pubblico. Gli esercenti devono avviare la misurazione annuale della concentrazione di radon trasmettendo al Comune territorialmente competente e ad ARPA Puglia i risultati delle misure, prima che il Comune sospenda per dettato di legge la certificazione di agibilità.

Nei locali in cui si sono registrate concentrazioni medie annuali di radon superiori a 300 Bq/m3 si dovrà procedere alla bonifica entro un anno.

La Regione dovrà predisporre il Piano Regionale Radon (PRR) per individuare le aree a rischio, dare indicazioni sulle modalità dei risanamenti e degli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove costruzioni, delle informazioni da divulgare e delle modalità di monitoraggio.

Entro un anno dall’approvazione del suddetto Piano i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale adottando le indicazioni del piano.

La Legge Regionale n.30/2016 è stata successivamente modificata dalla Legge Regionale n.36 del 09/08/2017 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.96 del 11/08/2017) e dall'art. 12 della Legge Regionale n.18 del 30/04/2019 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.46 del 02/05/2019).

Gli esercenti di attività con locali posti al piano terra, seminterrati o interrati aperti al pubblico dovranno apporre i dosimetri per la misura del gas radon. 

Fanno parte degli edifici coinvolti anche quelli strategici di cui al D.M. 14/01/2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne.

È prevista una deroga per ambienti al piano terra con estensione totale inferiore a 20 mq.

La misura in totale dura un anno, nel quale saranno usati due dosimetri in successione, uno per il primo semestre (autunno-inverno) e l’altro per il secondo.

Il mancato invio dell’esito delle misure comporterà una intimazione da parte del comune ed infine la sospensione dell’agibilità.

Oltre alla citata normativa regionale vigono anche la Direttiva Europea 2013/59/Euratom del 05/12/2013, ed il D.Lgs. n.101 del 31/07/2020, che stabiliscono norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

 

Responsabile: Giovanni B. Ventrella - Po.E.Q. Sanità e Igiene 

Contenuti a cura di Giovanni B. Ventrella e Boris Squiccimarro

Pubblicazione a cura di Marco A. Tateo

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