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amianto
ACCORDO QUADRO 2017-2019 CONCERNENTE LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BARI.
Le aree pubbliche del territorio cittadino sono frequentemente oggetto di episodi di discarica abusiva di materiale vario da parte di ignoti;
nonostante gli sforzi dei soggetti preposti alla vigilanza e alla repressione, è assai difficile controllare la vasta area del territorio comunale, soprattutto le zone isolate e periferiche;
in particolare, si verifica con frequenza l’abbandono di rifiuti contenenti amianto in quanto lo smaltimento di detto materiale, classificato ai sensi delle norme vigenti come rifiuto pericoloso, comporta l’obbligo di attenersi a specifiche procedure, con oneri economici di cui, spesso, sia privati cittadini che imprese non vogliono farsi carico, scaricando abusivamente il materiale in questione su aree pubbliche;
l’Amministrazione Comunale, preposta, tra l’altro, a tutelare la salubrità dell’ambiente e la salute umana, ha l’obbligo, oltre che di sorvegliare e reprimere tale fenomeno, di provvedere alla rimozione di detti rifiuti.
L’Accordo Quadro in questione, oltre a stabilire i prezzi unitari da applicarsi, che resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro, definisce il contenuto prestazionale ed esecutivo delle lavorazioni, ma non il numero, la misura e localizzazione che saranno invece stabiliti, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, al momento dell'affidamento dei singoli appalti mediante “Ordinativi Lavori”, in base alla contingenza di eseguire attività non predeterminate in quanto correlate alla casualità e all'imprevedibilità degli eventi che li determinano e all'urgenza con cui bisogna intervenire.
L' Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del medesimo sono disciplinati:
- dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- dal D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 (per quanto applicabile);
- dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008;
- dalle disposizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto (giusta D.D. 15658 del 19/12/2016);
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.
Il termine di validità contrattuale dell’ Accordo Quadro viene stabilito in 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione di detto accordo, indipendentemente dalla circostanza che l'importo complessivo massimo dei lavori preventivato (budget) non sia raggiunto entro tale termine e salvo, invece, che detto importo venga raggiunto in un termine minore.
L'ammontare massimo stimato delle prestazioni che potranno essere svolte nell'ambito dell’Accordo Quadro di che trattasi non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari ad €62.000,00 (I.V.A. esclusa), di cui €2.000,00 (I.V.A. esclusa) per oneri della sicurezza.
AVVISO AD OPPONENDUM (ai sensi dell’art.218 del D.P.R. n.207/2010)
Responsabile: Giovanni B. Ventrella - P.O.S. Suolo, Sottosuolo e Acque
Contenuti a cura di Giovanni B. Ventrella e Pietro Gallo
Pubblicazione a cura di Marco A. Tateo