Acconciatori ed estetisti
Le attività di acconciatore ed estetista sono soggette alla sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, e non sono subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative al commercio, ovvero, l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Acconciatori
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Estetisti
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale.
Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985 o nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- artt. 77 e 78, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (c.d. direttiva Bolkenstein);
- art. 10, comma 2, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche", così come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
- legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante "Disciplina dell'attività di estetista";
- legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini";
- "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 7 novembre 2022;
- D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 126 e D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222;
- BURP n. 68 del 15/06/2017.
Per i documenti necessari alla verifica degli aspetti igienico - sanitari si rimanda al seguente link:
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/sportello-informativo-per-le-competenze-del-dipartimento-di-prevenzione-asl-ba-nelle-procedure-per-il-suap-
Le istanze e i procedimenti devono essere inoltrati esclusivamente utilizzando la procedura informatica presente al link https://www.impresainungiorno.gov.it →