Tariffe e rapporti con gli utenti (TARI)

Il servizio comprende le operazioni di:

  • accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di pagamento);
  • gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
  • gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
  • promozione di campagne ambientali;
  • prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

 

Comune di Bari
Palazzo di Città
Corso Vittorio Emanuele II, 84
70122 Bari - Italy 

La TARI (Tassa sui rifiuti) istituita dal comma 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), mira a promuovere la riduzione dei rifiuti e ad incrementare la raccolta differenziata, mediante un sistema che tende a commisurare il prelievo al grado di fruizione del servizio da parte dei cittadini, secondo il fondamentale principio comunitario in materia ambientale del "chi inquina paga".

La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Essa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti) e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. In questo modo viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Con deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito che le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani vanno esclusivamente identificate in: costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. 

La determinazione delle componenti tariffarie di cui sopra viene quindi effettuata, attualmente, in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all’Allegato A alla suddetta deliberazione (cosiddetto MTR). 

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, inoltre, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche.

 

Per le utenze domestiche, la quota fissa (TFd) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente; la quota variabile (TVd) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kb) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99; 

Per le utenze non domestiche (per le quali il citato d.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie di attività), la quota fissa (TFnd) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente; la quota variabile (TVnd) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, con riferimento alle tre aree geografiche, sono riportati, per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

La legge istitutiva della TARI dispone, inoltre, che ai contribuenti venga applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, fissato dalla Città Metropolitana di Bari nella misura del 4 %.

 

Con la Deliberazione ARERA n. 386/2023 sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano, a partire dal 1 gennaio 2024, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

  1. UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  2. UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Tali costi non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio e sono evidenziati separatamente come "Componenti perequative" negli avvisi di pagamento

Per beneficiare delle esenzioni/riduzioni TARI i contribuenti dovranno produrre apposita istanza con le modalità e nei termini contenuti che seguono, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento TARI.

 

Agevolazioni per le utenze domestiche

Le agevolazioni Tari per le utenze domestiche sono state regolamentate nelle seguenti tipologie:

  • esenzione totale dalla tassa per un valore ISEE riferito all'anno precedente non superiore a 5.000,00 euro;
  • esenzione totale dalla tassa per gli ultraottantenni, in caso di valore ISEE riferito all'anno precedente non superiore a 10.000,00 euro;
  • riduzione tariffaria del 20% nel caso in cui il valore ISEE riferito all'anno precedente non superi gli 8.000,00 euro;
  • esenzione totale dalla tassa per il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei, il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 25.000,00. 

Le richieste di esenzione o riduzione per le utenze domestiche devono essere presentate, entro il 31 dicembre del medesimo anno di imposta a cui le stesse si riferisconoesclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune di Bari, i quali provvederanno a rilasciare la relativa documentazione ISEE. A tal fine, i contribuenti dovranno recarsi ai CAF muniti di:

  • documento di riconoscimento in corso di validità;
  • codice fiscale;
  • copia invito di pagamento Tari ricevuto.

 

Sono altresì previste le seguenti agevolazioni:

  • alle utenze domestiche ubicate nei quartieri che, nell'anno precedente, hanno superato il 65% di raccolta differenziata sul totale del rifiuto prodotto, come da attestazione AMIU, è riconosciuto annualmente un abbattimento del 25% della parte variabile della tariffa complessivamente imputata;
  • alle singole utenze domestiche che, nell'anno precedente, hanno provveduto a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, come da attestazione AMIU, è riconosciuto annualmente un abbattimento del 10% della parte variabile della tariffa complessivamente imputata.

Si precisa che le riduzioni del 20% per le abitazioni con unico occupante (previste dall'art. 23 del vigente Regolamento Tari, comma 1, lett. a), per quanto riguarda i soggetti residenti nel comune, NON DEVONO ESSERE RICHIESTE, in quanto saranno applicate automaticamente previo riscontro con l’Anagrafe Comunale.

 

Agevolazioni per le utenze non domestiche

Sono previste riduzioni tariffarie, dal 20% fino al 40% della parte variabile, per tutte le utenze non domestiche che avviino al recupero i propri rifiuti urbani, in una percentuale minima del 30%.
Le utenze non domestiche che, ai sensi dell'art. 19 bis del vigente Regolamento TARI, optano per il conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di aver avviato tutti i rifiuti stessi al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa.

È poi prevista una riduzione tariffaria del 30% per i titolari di esercizi commerciali che utilizzano aree scoperte destinate alla commercializzazioni di autoveicoli o ad attività aventi analoga produttività di rifiuti.

Arricchiscono il quadro delle agevolazioni previste le esenzioni per i locali individuati dal Comune ed affidati ad Onlus, nonché una riduzione tariffaria per gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione a soggetti privati.

Con deliberazione n. 62 del 08/07/2024, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare le tariffe TARI 2024.

Allegati

 

Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, viene stabilita annualmente con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi.

Agli inviti di pagamento sono allegati i modelli PagoPA precompilati e pagabili attraverso i canali on-line e fisici (con bancomat, carta di credito e in contanti) di banche, Poste ed altri Prestatori di Servizi a pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPA. Alternativamente il pagamento potrà essere effettuato online dal sito https://comunedibari.golemplus.eu:8443/sol-tari/ accedendo con SPID o CIE, dal sito Poste italiane, dall'app IO o utilizzando il sistema Home Banking.

Scadenza rata unica: 28 ottobre 2024

Scadenza prima rata: 28 ottobre 2024

Scadenza seconda rata: 28 dicembre 2024

Scadenza terza rata: 28 febbraio 2025

Scadenza quarta rata: 28 aprile 2025

 

Allegati

Coloro che riceveranno l'avviso dopo la scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, potranno ottemperare al pagamento entro la prima scadenza utile successiva, senza incorrere in sanzioni e/o interessi. 

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il termine ultimo di legge, avviso contenente la liquidazione della tassa non versata. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.  

Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Attraverso la modulistica allegata è possibile:

  • presentare le dichiarazioni TARI di iscrizione/variazione/cessazione;
  • segnalare eventuali incongruenze dei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevati ai fini della commisurazione della tariffa, nonché nella determinazione degli importi addebitati;
  • presentare istanze di rimborso di somme versate e non dovute (da richiedere entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione). Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 35 del regolamento TARI, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. Si ricorda che il credito prodottosi in conseguenza di una variazione o di un’eccedenza di versamento viene compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi, salvo diversa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso e a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell’obbligazione tributaria;
  • eleggere il proprio domicilio digitale speciale, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del Codice dell'Amministrazione Digitale;
  • inoltrare eventuali reclami, segnalazioni e comunicazioni di disservizi;
  • inoltrare la dichiarazione di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 19 bis del vigente regolamento TARI.

 

Le suddette istanze e segnalazioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

  • di persona presso gli sportelli della Ripartizione, siti in Corso Vittorio Emanuale II, n. 115. I suddetti sportelli sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00 (il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto);
  • a mezzo posta, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al seguente indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, n. 113 – 70122 - BARI;
  • all'indirizzo di posta elettronica certificata riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

 

Per informazioni è possibile contattare l'URP al numero 080/5772390, oppure attraverso il numero verde 800 018291 (solo da linea urbana), dal lunedì al venerdì delle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Si ricorda che i contribuenti possono esprimere volontà e consenso a ricevere a mezzo PEC l’avviso di pagamento ordinario TARI, nonché eventuali comunicazioni riguardanti la Tassa Rifiuti. 

La richiesta va effettuata tramite pec all’indirizzo riscossionetributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it (detto indirizzo è altresì abilitato alla ricezione di mail ordinarie), allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

 

Allegati