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AIB - Incendi boschivi

Pubblicato il 13 June 2024

Il 30% della superficie territoriale del nostro Paese è costituito da boschi, caratterizzati da un'ampia varietà di specie che nel corso dei millenni si sono adattate alla straordinaria variabilità dei climi, da quelli subaridi dell'estremo sud della penisola a quelli nivali dell'arco alpino. Il patrimonio forestale italiano, tra i più importanti d'Europa per ampiezza e varietà di specie, costituisce un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per l'equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono l'habitat naturale di molte specie animali e vegetali.

Tuttavia ogni anno decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi di natura dolosa o colposa, legate alla speculazione edilizia, o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Negli ultimi trent'anni è andato distrutto il 12% del patrimonio forestale nazionale.

Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell'ecosistema forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni naturali del suolo causate dagli incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei versanti provocando, in caso di piogge intense, lo scivolamento e l'asportazione dello strato di terreno superficiale.

I mesi a più elevato rischio sono quelli estivi, quando la siccità, l'alta temperatura ed il forte vento fanno evaporare parte dell'acqua trattenuta dalle piante, determinando condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi.

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all'interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000).

Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione e agli insediamenti umani. In quest'ultimo caso, quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. Più propriamente, per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono.

La Regione Puglia con il D.P.G.R. 260/2024 ha dichiarato, nel periodo 15 giugno - 30 settembre, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2024.

Si riporta di seguito una sintesi dei principali obblighi e/o divieti presenti nel Decreto Regionale:

In tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato

  1. accendere fuochi di ogni genere;
  2. far brillare mine o usare esplosivi;
  3. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  5. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  8. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
  9. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  10. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio

 

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

I numeri di telefono da contattare in caso di avvistamento incendi sono i seguenti:
112 (numero Unico di Emergenza)

1515 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato)

115 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)
 

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016, nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

 

Il Sindaco con l’O.S. 2024/01804 ha RESO NOTO il contenuto del D.P.G.R. 260/2024, confermando il periodo di “grave pericolosità per gli incendi boschivi” e facendo propri tutti i divieti, pertanto

ORDINA

  1. I proprietari, gli affittuari, e i conduttori di campi di coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza e continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mieti trebbiatura dovrà essere comunque realizzata entro il 15 giugno;
  2. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato ai sensi dell’art.1 del D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell’anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 4 della L.R. 38/2016;
  3. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, o di culture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 14 giugno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
  4. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, entro il 14 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere all’eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi;
  5. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire entro il 14 giugno 2024, le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;
  6. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari di gestione manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire entro il 14 giugno, il ripristino e la pulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;
  7. Entro il 14 giugno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettive nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacce, rovi e necromassa affettando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 4, della L.R. 38/2016;
  8. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l’obbligo di realizzare, entro il 14 giugno, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti;
  9. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 14 giugno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili;
  10. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 14 giugno, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi;
  11. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è obbligato – ai sensi dell’Art. 1 del D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 - a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento;
  12. In occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo- chiunque è obbligato, ai sensi dell’art.33 del R.D.3267 del 30/12/1923 a fornire il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento, ovvero all’autorità convenuta;
  13. Alla Società di gestione delle Ferrovie - RFI, all’ANAS, all’Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana di Bari, ai Consorzi di Bonifica, al Consorzio ASI, entro il 14 giugno 2024 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade viarie e ferrate indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

 

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024, nonché l’inosservanza delle disposizioni di cui al punto II) di pagina 5 della Ordinanza Sindacale n.2024/01804, saranno punite ai sensi dell’Art. 6 del D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07.06.2024 , con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 nonché secondo quanto previsto dall’Art. 12 della L.R. 38/2016.

Le inosservanze delle restanti disposizioni della Ordinanza Sindacale n.2024/01804 saranno punite, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.

 

Particolare attenzione è da porre agli incendi di interfaccia che si possono innescare sulle aree limitrofe alle sedi ferroviarie, che in caso di propagazione possono comportare l’interruzione del servizio pubblico di trasporto ferroviario ed il potenziale rischio di danneggiamento delle infrastrutture e dei mezzi circolanti, oltre al pericolo per la pubblica incolumità.

 

Si riporta qui di seguito utile riferimento al D.P.R 11/07/1980, n.753 - pubblicato sulla G.U. n.314 del 15.11.1980 - avente ad oggetto “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che recita:

Art. 52.

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (…) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. (…)

Art. 55.

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. (…)

Art. 56.

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. (…).

 

per le informazioni e le attività svolte da Parco Naturale Regionale Lama Balice si rimanda all'apposito sito internet www.parcolamabalice.it

Responsabile: Giovanni B. Ventrella 
Contenuti: Boris Squiccimarro
Pubblicazione: Marco A. Tateo