Energia e sicurezza degli impianti
Impianti termici e tecnologici: informazioni utili
Per cittadini, amministratori di condominio, professionisti e tecnici sono disponibili on-line tutte le informazioni utili sulla sicurezza degli impianti termici e tecnologici e sul risparmio energetico per un uso razionale e sostenibile dell'energia.
Oltre alle informazioni dettagliate sono pubblicate tutte le procedure per ottenere permessi o mettersi in regola con le prescrizioni normative ed è possibile scaricare la modulistica e la normativa di riferimento.
È on-line anche una sezione dedicata al Piano Energetico Comunale Ambientale che riguarda la pianificazione dell'uso dell'energia nell'intero territorio comunale e il suo stato di attuazione.
Nell'ottica di facilitare il lavoro a tecnici e progettisti, si è stilato un elenco di consigli utili per risparmiare energia e denaro.
È infatti importante ricordare che:
- durante il periodo invernale la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
(art. 3, comma 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74) - durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutte le tipologie gli edifici;
(art. 3, comma 2, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74) - per ogni grado in meno si risparmia circa il 7% sulle spese di riscaldamento;
- sono in commercio dispositivi di regolazione che modulano il flusso di acqua calda in base alla temperatura impostata (valvole termostatiche), da installare sui radiatori, la cui installazione è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, per impianti centralizzati (D.L. 4 luglio 2014, n. 102, recante: «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE», art.9, comma 5, punto b));
- un utilizzo corretto del cronotermostato ci consente di risparmiare fino al 20% di energia;
- isolando il tetto, il pavimento, le pareti della nostra casa è possibile ridurre le dispersioni di calore ed evitare che il calore prodotto finisca all'esterno;
- installando doppi vetri alle finestre o guarnizioni si evitano gli spifferi e si migliora anche l'isolamento acustico;
- installando collettori solari è possibile produrre acqua calda sanitaria in maniera gratuita.
- Sostituendo le lampade a incandescenza e i neon con lampade a LED è possibile conseguire un risparmio elettrico sull'illuminazione anche del 50%;
- quando si procede all'acquisto di un elettrodomestico è importante valutare la classe energetica degli stessi privilegiando l'acquisto di lavastoviglie, lavatrici e frigoriferi in classe A+, A++ e A+++ se disponibili;
- un cospicuo risparmio si ottiene privilegiando le ore di consumo elettrico a tariffa più bassa;
- un ulteriore risparmio si ottiene adoperando gli elettrodomestici con intelligenza: lavaggi a bassa temperatura, nessun ciclo di asciugatura per la lavastoviglie, scaldabagno elettrico con accensione asservita a timer in modo da accendersi poco prima dell'utilizzo, scaldabagno alimentato a gas, ecc..
È utile ricordare in questa sede anche le agevolazioni fiscali previste dal governo per il risparmio energetico che prevedono la proroga delle detrazioni fiscali del 65% e l'estensione delle agevolazioni ad altre tipologie di interventi. Di seguito il link per scaricare la guida aggiornata a gennaio 2016 dell‘Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/agenzia+informa.
Ricordiamo, infine, che risparmiare energia, oltre che economicamente conveniente per ciascuno e utile a ridurre la bolletta energetica dell'intero Paese, rappresenta un dovere morale per assicurare un futuro sostenibile ai nostri figli e per contrastare i cambiamenti e l'inquinamento climatici prodotti dall'utilizzo dei combustibili fossili.
Di seguito sono indicati i riferimenti normativi più aggiornati in materia di efficienza energetica.
In primis il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari" che modifica e regolarizza diversi aspetti accentuando l'importanza delle attività necessarie al contenimento dei costi e alla riduzione dei consumi. Fanno parte del decreto anche una serie di punti che impattano sull'attività dei manutentori di impianti termici e di condizionamento: infatti è indicato chiaramente che il terzo responsabile è responsabile di tutte le carenze normative dell'impianto e, in caso di non accettazione dell'incarico, tale responsabilità ricade sull'amministratore di condominio.
Non meno importante il D.Lgs. n. 102 del 04.07.2014, "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (GU Serie Generale n.165 del 18.07.2014): la contabilizzazione del calore infatti dopo il decreto è divenuta obbligatoria per garantire una maggiore efficienza e ridurre gli sprechi richiedendo l'adeguamento entro la data limite del 31.12.2016.
Nei Condomini riforniti da una fonte di riscaldamento centralizzato devono essere installati i contatori individuali per misurare il consumo di calore per ciascuna unità. Nei casi in cui l'uso dei contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento devono essere usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini.
Il D.L. n. 102 del 04.07.2014, all'art. 9, comma 5, lettera D, inoltre prevede che l'unico metodo di riparto ammissibile per la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti, stabilisce i principi per l'equa ripartizione delle spese di climatizzazione in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell'energia termica distinguendo i consumi volontari di ogni singola unità immobiliare da tutti gli altri consumi involontari.
La spesa va pertanto ripartita nel seguente modo:
- la spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari deve essere ripartita in base ai consumi di energia termica utile delle singole unita immobiliari;
- la spesa totale per il consumo di energia termica utile dei locali a uso collettivo parti comuni dell'edificio deve essere ripartita in base ai millesimi di proprietà delle singole unità immobiliari;
- la spesa totale per potenza termica installata deve essere ripartita in base ai "millesimi di fabbisogno" di energia termica utile delle singole unità immobiliari. Vanno calcolate da un professionista termotecnico, ovvero un progettista abilitato.
La norma UNI 10200/2013 è stata resa cogente dal Decreto Legislativo 102/14 (in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2014), pertanto la sua applicazione non è più a carattere volontario bensì obbligatorio. Qualsiasi altro meccanismo di riparto non è consentito né l'Assemblea di Condominio può approvare un meccanismo di ripartizione delle spese diverso dalla UNI 10200.
Nel caso in cui il Condominio non si adegua sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 2500, quindi una sanzione decisamente rilevante che nella maggior parte dei casi supererà il costo dell'investimento che deve sostenere il singolo condomino per adeguarsi.
Il passaggio dalla suddivisione a millesimi della spese di riscaldamento a quella a "consumo" è un notevole passo avanti per ridurre gli sprechi. Ad oggi, con la contabilizzazione individuale, il condomino si trova a pagare in molti casi di più rispetto a quanto avveniva in precedenza. Tale sistema mette quindi l'utente nelle condizioni di poter gestire il riscaldamento in maniera completamente autonoma all'interno della propria unità immobiliare - senza per altro avere un impianto autonomo - con la conseguenza che egli stesso pagherà la quota corrispondente alla quantità di calore erogata, secondo il principio "pago in base a quanto consumo". In altre parole, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore premiano il comportamento virtuoso del singolo utente che può ottenere, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei consumi. Infatti, chi prima apriva le finestre per diminuire la temperatura del proprio alloggio imparerà che è più economico diminuire il flusso di energia termica che arriva dal proprio corpo scaldante tramite la valvola termostatica oppure, in caso di utilizzo discontinuo della propria abitazione, potrà spegnere il proprio impianto in alcuni periodi della giornata.
Sono stati poi pubblicati,in data 15 luglio 2015 ("Gazzetta Ufficiale, serie generale n.162, supplemento ordinario n. 39") i tre decreti, con relativi allegati, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici e che erano stati annunciati dal ministero dello Sviluppo Economico.
I provvedimenti del MiSE, approvati di concerto con i ministeri Ambiente, Infrastrutture, Salute e Difesa, riguardano:
- applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici;
- adeguamento del D.M. 26.06.2009 sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Tali decreti sono entrati in vigore dal 1 ottobre 2015 con i seguenti testi pubblicati in Gazzetta:
- D.M. 26.06.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici": il decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. I suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
- D.M. 26.06.2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici": il decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
- D.M. 26.06.2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici": il decreto si pone la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Il decreto, pertanto, definisce:
a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
Per approfondimenti visitare la pagina http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328 sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
La sezione è a cura dell'Ufficio Energia e Impianti dello Sportello Unico per l'Edilizia
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PEC: urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it
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