Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa
Esercizi di vicinato
Si definiscono “esercizi di vicinato” gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita sino a 250 mq. (art. 16, co. 5, lett. a), L.R. 24/2015).
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 65 e 71, D.lgs. n. 59/2010 e art. 2, comma 3, R.R. n. 3/2011).
La cessazione dell’attività, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di superficie di un esercizio di vicinato sono, del pari, soggetti a SCIA (art. 2, comma 8, R.R. n. 3/2011).
Medie e grandi strutture di vendita
Si definiscono “medie strutture di vendita” gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq. (art. 16, co. 5, lett. b), L.R. 24/2015), così articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.
Si definiscono “grandi strutture di vendita” gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. (art. 16, co. 5, lett. c), L.R. 24/2015), così articolate:
1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq;
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq.
L’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita, nonché di un centro commerciale o di un’area commerciale integrata sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio su domanda (art. 17, commi 3 e 4, L.R. 24/2015).
La cessazione dell’attività, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di superficie di una media e di una grande struttura sono, del pari, soggetti a SCIA (art. 2, comma 8, R.R. n. 3/2011).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- artt. 65 e 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
- artt. 3 e 8, D.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, contenente: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, contenente il nuovo “Codice del commercio”;
- Regolamento Regionale 28 aprile 2009, n. 7 (“Requisiti e Procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”);
- R.R. 11 marzo 2011, n. 3, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali”;
Le istanze e i procedimenti devono essere inoltrati esclusivamente utilizzando la procedura informatica presente al link https://www.impresainungiorno.gov.it →