IDS - Imposta di soggiorno

 IDS - Imposta di soggiorno

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Il Comune di Bari, con Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 25 luglio 2023, ha istituito l'Imposta di Soggiorno, in vigore dal 1 ottobre 2023, ed adottato il relativo Regolamento →.

Le tariffe dell'imposta sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 640 del 24 agosto 2023 →.

 

Cos'è

Il Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 → ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità. 

Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare:
  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali 

 

Come versare l'imposta di soggiorno

Il pagamento dell'imposta di soggiorno dovrà avvenire, come previsto dall'art. 8 del vigente regolamento, tramite procedura telematica PagoPa direttamente sulla piattaforma PayTourist. Pertanto, non sarà più possibile effettuare versamenti tramite bonifico bancario ordinario.

Per maggiori informazioni su come pagare tramite PagoPa direttamente su PayTourist, è possibile consultare  la guida + video al link https://assistenza.paytourist.com/hc/it/articles/360007751080 →

Si evidenzia che il pagamento dell'imposta tramite PagoPa è caldamente consigliato per ragioni di riconciliazione contabile, nell'interesse dei gestori, in quanto consente la chiusura immediata delle posizioni debitorie in essere. In ogni caso, è stato, altresì, attivato il pagamento con modello F24 (codici tributo 3936, 3937, 3938; codice catastale Comune di Bari A662).

 

Accedere al servizio

Per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento comunale, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a registrarsi presso il portale web "PayTourist" messo a disposizione dal Comune di Bari al link bari.paytourist.com →

 

 

PayTourist è una piattaforma funzionale messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Bari per le strutture ricettive, che permette di adempiere le funzionalità di base per la gestione dei flussi turistici ai fini della riscossione automatizzata dell’imposta di soggiorno.

 

Tutorial utilizzo piattaforma

Le strutture ricettive possono accedere ad appositi tutorial sull’utilizzo della piattaforma PayTourist, disponibili al link: https://bari.paytourist.com/admin/tutorial →

 

Assistenza tecnica e supporto

Assistenza telefonica portale PayTourist: Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 18:00 al numero 0247951605

Assistenza portale PayTourist: Apri un Ticket →

 

La misura dell’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive; l’imposta è applicata fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nel corso dell’anno solare.

Di seguito le tariffe indicate per l’imposta di soggiorno valida per ogni pernottamento e fino a un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, nelle diverse strutture della città di Bari.

STRUTTURE ALBERGHIERE
DESCRIZIONE TARIFFA
Alberghi 5 stelle lusso € 4,00
Alberghi 5 stelle € 4,00
Alberghi 4 stelle € 3,00
Alberghi 3 stelle € 2,00
Alberghi 2 stelle € 1,50
Alberghi 1 stella € 1,50
Residenze turistiche alberghiere 4 stelle € 3,00
Residenze turistiche alberghiere 3 stelle € 2,00
Residenze turistiche alberghiere 2 stelle € 1,50

 

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE
DESCRIZIONE TARIFFA
Affittacamere € 2,00
Alloggi agrituristici € 2,00
Altri esercizi ricettivi € 2,00
Bed & breakfast € 2,00
Locazioni brevi € 2,00
Campeggi 4 stelle € 3,00
Campeggi 3 stelle € 2,00
Campeggi 2 stelle € 1,50
Campeggi 1 stella € 1,50
Case e appartamenti vacanza € 2,00
Case per ferie € 2,00
Ostelli della gioventù € 2,00
Villaggi turistici 4 stelle € 3,00
Villaggi turistici 3 stelle € 2,00
Villaggi turistici 2 stelle € 1,50

 

I gestori delle strutture e delle altre tipologie ricettive ubicate nel Comune di Bari sono tenuti a informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, i propri clienti e intermediari dell'applicazione dell’imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. 

I gestori provvedono a riscuotere l’imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

Allo scopo di monitorare l’applicazione della disciplina regolamentare, nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di gestione dell’imposta di soggiorno, l'amministrazione comunale convoca un comitato di indirizzo composto da tecnici, esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative cui sono attribuite funzioni propositive, consultive e di studio nell’elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo e di monitoraggio sull’applicazione dell’imposta, con particolare riferimento all’effettivo impiego delle somme derivanti dall’applicazione delle tariffe approvate dalla giunta comunale.

PayTourist è una piattaforma funzionale messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Bari per le strutture ricettive, che permette di adempiere le funzionalità di base per la gestione dei flussi turistici ai fini della riscossione automatizzata dell’imposta di soggiorno.

La piattaforma non si limita cioè solo all’imposta di soggiorno, ma offre funzionalità extra come la creazione del file di PS (Pubblica sicurezza), la creazione del file Istat, del modello 21 e la gestione delle recensioni (funzionalità extra utili per coloro che non hanno un gestionale proprio).

Le strutture che possiedono già un proprio gestionale, come gli alberghi, possono caricare i dati utilizzando lo stesso file di PS che caricano sul portale della Polizia di Stato (e altresì interfacciarsi alla piattaforma tramite un apposito servizio API).
Le strutture più piccole, quali case vacanze e B&B, possono invece inserire i dati manualmente come avviene con qualsiasi altro gestionale. In questo caso, una volta inseriti i dati su PayTourist, la piattaforma dà la possibilità di creare il file di PS da caricare sul portale “Alloggiati Web” e il file Istat da caricare sul sito dell’Osservatorio Turistico di competenza. Questo permette di inserire i dati una volta sola e di esportarli su portali diversi con un notevole risparmio di tempo.

 

 

Tutorial utilizzo piattaforma

Le strutture ricettive possono accedere ad appositi tutorial sull’utilizzo della piattaforma PayTourist, disponibili al link: https://bari.paytourist.com/admin/tutorial →

 

Assistenza tecnica e supporto

Assistenza telefonica portale PayTourist: Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16:00 alle 18:00 al numero 0247951605

Assistenza portale PayTourist: Apri un Ticket →

Come da regolamento, esistono diversi casi e tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta di soggiorno, che riguardano:
  • i residenti nel Comune di Bari;
  • i minori entro il quattordicesimo anno di età;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
  • i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione;
  • gli studenti universitari fuori sede iscritti a qualunque università avente sede nel Comune di Bari e coloro che frequentano master o scuole di specializzazione post-laurea nelle predette università;
  • persone con disabilità beneficiarie dell’indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;
  • gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale o di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.
  • i visitatori in viaggio per motivi concorsuali.

I gestori delle strutture e delle altre tipologie ricettive ubicate nel Comune di Bari sono tenuti a informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, i propri clienti e intermediari dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. I gestori provvedono a riscuotere l’imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".

Per poter adempiere agli obblighi dichiarativi, i gestori sono tenuti a registrarsi sul portale PayTourist al link bari.paytourist.com → mediante il quale, entro sette giorni dalla partenza, devono comunicare:

  • il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria strutture;
  • il relativo periodo di permanenza;
  • il numero dei pernottamenti soggetti all’imposta;
  • il numero di soggetti esenti dal pagamento;
  • l’imposta dovuta;
  • le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

I gestori dovranno effettuare, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento secondo le modalità individuate dal regolamento. 

Ulteriori dettagli sugli adempimenti sono presenti nel regolamento → all'articolo 7 (obblighi dei gestori).

Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno: 

  1. i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business; 
  2. i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica; 
  3. gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale; 

La riduzione sarà applicata:

  • per i soggetti di cui al punto 1, previa presentazione da parte della struttura ricettiva della/e convenzione/i regolarmente sottoscritte. La comunicazione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 30 aprile dell’anno in cui si chiede la riduzione.
  • per i soggetti di cui ai punti 2 e 3, la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione del Dirigente Scolastico per quelli di cui al punto 2, e della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui al punto 3.

Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

Spetta al Comune effettuare il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, l’amministrazione può:

  • invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, a esibire o trasmettere atti e documenti;
  • inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  • richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Il regolamento definisce inoltre le sanzioni amministrative previste in materia di sanzioni tributarie (D.lgs 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473) nelle seguenti modalità:

  • al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
  • al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, ai sensi dell’articolo 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
  • il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed esenzione dell’imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267.
  • il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di omessa esposizione del codice identificativo di struttura, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale Puglia n.57/2018 e ss.mm.ii.
  • il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di violazione dell’obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell’ospite per l’esenzione, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ulteriori dettagli e precisazioni su controlli e sanzioni sono presenti nel regolamento → agli articoli 9 e 10.