Ripartizione GOVERNO E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO
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FAQ
La denuncia di abuso edilizio è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di una costruzione /di un manufatto / di opere edili in violazione della vigente normativa urbanistica-edilizia e/o in assenza di titoli edilizi , ne informa le autorità amministrative e l’autorità giudiziaria preposte alla repressione dell'illecito in questione.
La segnalazione di abuso deve essere presentata in carta semplice alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata settore controllo del territorio, o alla Polizia edilizia, o alla Polizia Municipale, a mani o a mezzo posta ordinaria, e deve sempre essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
La segnalazione di abuso deve contenere:
- tutti i dati anagrafici e fiscali di chi effettua la segnalazione;
- l'indicazione del titolare del fabbricato oggetto della segnalazione;
- tutte le notizie utili relative al fabbricato oggetto del presunto abuso;
- una breve descrizione dell'abuso, se possibile corredata da documentazione fotografica.
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Controllo del Territorio
via F.S. Abbrescia, 82-86 70121, Bari
Tel: 080 5773106 - 080 5773146
E-mail: rip.urbanisticaediliziaprivata@comune.bari.it.
Modalità per la consegna: posta ordinaria - a mani - a mezzo mail.
Orario: il lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30, martedì 16.00-17.30.
Responsabili: Direttore S.U.E. arch. Giuseppe Bruno, P.O.S. Controllo Territorio avv. Elena Rucci
Dopo la segnalazione di abuso, viene effettuato il sopralluogo della Polizia edilizia entro 30 giorni.
Nel caso in cui sia accertata la realizzazione di opere edilizie in difformità e/o in assenza di titoli edilizi, viene elevato il verbale di violazione urbanistica edilizia ed avviato con Ordinanza Dirigenziale il procedimento amministrativo sanzionatorio (P.A.S.) nei confronti dei soggetti responsabili.
Successivamente viene emesso il provvedimento dirigenziale finale: Ordinanza di demolizione, Ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria.
Nel caso in cui sia accertato che le opere edilizie siano conformi ai titoli edilizi, l'ufficio darà riscontro all’esposto con nota avente ad oggetto l'accertamento svolto dalla Polizia Edilizia.
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Gli utenti che abbiano ricevuto la notifica di un verbale di accertamento per violazione della normativa urbanistico edilizia vigente, potranno prendere visione della documentazione ex art. 10 L. n. 241/90 e s.m.i., presso gli Uffici del Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, negli orari di apertura al pubblico.
Per ottenere copia della documentazione presentare o spedire all'indirizzo di seguito indicato, anche a mezzo mail, una richiesta scritta compilata dal titolare del verbale o da un suo delegato, munito di delega scritta accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.
La richiesta deve essere corredata del pagamento dei diritti di segreteria.
Il modulo per la richiesta può essere reperito presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata,via F.S. Abbrescia, 82-86 70121 – Bari.
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Dopo l’elevazione e notifica del verbale viene aperto un procedimento amministrativo sanzionatorio (P.A.S.) a carico dei trasgressori con adozione e notifica di ordinanza dirigenziale di apertura di procedimento amministrativo e sospensione dei lavori edili.
Successivamente, con ordinanza dirigenziale verrà applicata la sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 ,00 ai sensi dell'art. 6, n.7 D.P.R. n.380/01 e s.m.i..
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 6, n.7 D.P.R. n.380/01 e s.m.i..
La suddetta sanzione non esime il responsabile dell’abuso, alla presentazione della C.I.L.
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Sportello Unico per l'Edilizia
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Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazionedi lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, adotterà Ordinanza Dirigenziale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i , notificata ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. .
L'Ordinanza Dirigenziale dispone l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritta a tal fine nei pubblici registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., le aree lottizzate saranno acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune .
L’articolo 44 del Testo Unico, nel caso di accertamento della lottizzazione abusiva, prevede l’applicazione delle sanzioni penali.
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La realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire è sanzionata con la demolizione.
Il Settore Controllo del Territorio adotta l'Ordinanza Dirigenziale di ingiunzione di demolizione ed irroga le sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. Puglia n. 56/80.
Il responsabile dell'abuso e/o l'interessato, riccorrendo i presupposti, previsti dalla vigente normativa, potranno presentare un istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i .
Lo Sportello Unico per l'Edilizia valuterà l'istanza aprendo un procedimento amministrativo. D.P.R. n. 380/01 e s.m.i .
Le disposizioni dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i . si applicano anche agli interventi edilizi di cui al terzo comma dell’articolo 22 (Super DIA sostitutiva del p.d.c.).
L’articolo 31 riconferma dunque tre fondamentali ipotesi:
- interventi in assenza del permesso di costruire
- interventi in totale difformità al permesso di costruire
- interventi con variazioni essenziali.
L'ufficio Controllo del Territorio, dopo la notifica dell’ordinanza dirigenziale di apertura di procedimento e sospensione dei lavori, ingiunge ai trasgressori la rimozione e la demolizione, delle opere abusive indicando altresì l’area di sedime che sarà acquisita di diritto al patrimonio del comune .
Se il responsabile non provvederà alla demolizione e al ripristino nel termine di 90 giorni dalla notifica dell’Ordinanza, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L’opera oggetto dell’acquisizione sarà demolita a seguito di specifica ordinanza, a spese dei responsabili dell’abuso, salvo prevalenti interessi pubblici.
Per gli abusi previsti dall’articolo 31, il giudice penale, con propria sentenza di condanna del reato(articolo 44) ordina la demolizione delle opere abusive.
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Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità del P.D.C., dopo la notifica dell’ordinanza dirigenziale di apertura di procedimento e sospensione dei lavori, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza dirigenziale di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
Decorso il suddetto termine l’ordinanza di demolizione sarà eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.
Va evidenziato che si configura come ristrutturazione edilizia (anche in assenza di esecuzione di opera) il mutamento di destinazione d’uso degli immobili compresi in zone A (centro storico).
L’ordinanza sanzionatoria deve prevedere , ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.P.R. n.380/01 e s.m.i. , la rimozione ovvero la demolizione di opere o interventi illeciti, al fine di rendere gli edifici oggetto di ristrutturazione in tutto conformi alle prescrizioni vigenti.
Se le “opere di ristrutturazione ” siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/04, l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo - fatte salve eventuali altre misure e sanzioni diverse – primariamente ordina la rimessione in pristino a cure e spese del responsabile dell’abuso , irrogando anche una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.164,00.
Se le “ opere di ristrutturazione” sono state eseguite su immobili (anche non vincolati) ricompresi in zona A, il comune richiede alla pubblica amministrazione competente parere vincolante circa la restituzione in pristino o l’irrogazione della sanzione pecuniaria sopra richiamata. Se il parere non viene formulato dall’ente preposto alla tutela del vincolo, entro 90 giorni dalla richiesta, il comunedeve autonomamente provvedere.
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In caso di interventi eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni statali, in assenza del permesso di costruire ovvero in totale o parziale difformità dallo stesso, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici o edifici di proprietà dell’Arca Puglia Centrale (ex IACP), il comune, previa diffida non rinnovabile, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i., ordina al responsabile dell’abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
La demolizione viene eseguita d’ufficio, anche senza prefissione di termini e di modalità esecutive e senza che ciò rappresenti motivo di illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
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Cosa accade dopo l’accertamento di una violazione urbanistico edilizia e conseguente notifica del verbale per opere effettuate in assenza o difformità di S.C.I.A. o D.I.A.? RispostaPrimo atto conseguente alla notifica del verbale per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 22, effettuata in assenza o in difformità dalla SCIA o DIA è l’ordinanza dirigenziale di apertura di procedimento e sospensione dei lavori. Successivamente sarà adottata ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria avente un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque non inferiore di 516 euro e ripristino dello stato dei luoghi qualora ne ricorrano i presupposti in relazione alla tipologia di abuso commesso.
Specifica sanzione è prevista per gli interventi di recupero edilizio qualificabili come restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c, d.P.R. 380/01), eseguiti su immobili vincolati; in tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria e, da parte della P.A. preposta alla tutela del vincolo, l’emissione di eventuale ordinanza di rimessione in pristino e l’irrogazione della sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro (articolo 37, comma 2).
Una seconda situazione particolare riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ma ricompresi in zone A; il comune chiede alla Soprintendenza apposito parere vincolante in merito alla restituzione in pristino o l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 37,comma 1.
Qualora tale parere non sia reso entro 60 giorni dalla richiesta, il comune potrà provvedere autonomamente. In tal caso non trova applicazione la sanzione da 516 a 5164 euro.
Vi è poi il caso di DIA postuma, disciplinata dal quarto comma dell’articolo 37 il quale stabilisce appunto che nell’ipotesi in cui la DIA venga presentata spontaneamente quando l’intervento è già in fase di esecuzione, scatta il pagamento della somma di 516 euro a titolo di sanzione pecuniaria. Infine il caso di mancata DIA non comporta l’applicazione delle sanzioni penali (articolo 44).
Ovviamente s’intende la previsione dei casi che riguardano interventi edilizi minori, ammessi con DIA e non quelli, invece, maggiori ammessi con SuperDIA (comma 6).
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A norma dell’art. 10 della L. n. 241/90 e s.m.i. il destinatario dell’ordinanza dirigenziale può presentare memorie o atti nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza, presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Controllo del Territorio – Via Saverio Abbrescia n. 86 -70121 – Bari.
L'ufficio ha l'obbligo di riscontrare nel termine di giorni 30.
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A norma dell’art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso l’ordinanza è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell’atto, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa.
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Risposta 1
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini indicati nell’ordinanza dirigenziale di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi (90 giorni dalla notifica dell’ordinanza dirigenziale), il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono richiedere l’accertamento in conformità e ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.
Risposta 2
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini indicati nell’ordinanza dirigenziale di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi (90 giorni dalla notifica dell’ordinanza dirigenziale), e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile devono procedere a quanto ingiunto con l’ordinanza dirigenziale, quindi demolire e/o ripristinare le opere abusive oggetto del procedimento amministrativo sanzionatorio oltre a provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria, dandone comunicazione presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, via F.S. Abbrescia, 82-86 70121 – Bari.
Conseguentemente il procedimento amministrativo sanzionatorio potrà essere archiviato ed emessa ordinanza motivata di archiviazione.
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I pagamenti devono essere effettuati a mezzo versamento sul c/c postale n. 18298703 intestato al Comune di Bari o mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, avendo cura di indicare nello spazio riservato alla causale “SANZIONE AMMINISTRATIVA – INGIUNZIONE n° __________”.
Originale della ricevuta di pagamento deve essere consegnata presso la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, via F.S. Abbrescia, 82-86 70121 – Bari.
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