Le Commissioni Speciali

Il Consiglio Comunale con proprio atto, Delibera 2014/00005 del 24-3-2014, ad oggetto "Istituzione dei Municipi ed approvazione del relativo regolamento" deliberava  in favore di un Regolamento comunale sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi.

L'art.34 "Commissioni Speciali dei Municipi" di tale regolamento istituiva commissioni speciali nei Municipi. Il comma 1 recita come segue:

"Il Consiglio dei Municipi può costituire una Commissione speciale all'anno per singoli problemi specifici, e per un periodo di funzionamento, che non deve essere superiore a tre mesi, non prorogabile.

Alle Commissioni speciali possono partecipare tutti i Consiglieri.
Per l'elezione dei Presidenti, si seguono le procedure e le norme stabilite nell'articolo precedente per le Commissioni ordinarie.
Ogni Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, la deliberazione è sottoposta ugualmente al Consiglio del Municipio per le determinazioni di competenza."

Con successiva deliberazione, 2022/00057 del 30-8-2022, il Consiglio Comunale ha apportato modifiche all'art.34 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo istitutivo dei Municipi rubricato come "Commissioni Speciali dei Municipi" sostituendo al comma 1 le parole "... che non deve essere superiore a tre mesi, non prorogabile" con le parole "... che non deve essere superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta."