Impianti tecnologici

Chiunque intenda realizzare - nella propria abitazione o in qualunque altra unità immobiliare - nuovi impianti o adeguare/effettuare il rifacimento di impianti esistenti (elettrici, elettronici, gas, idrico-sanitari, antincendio, termici) deve affidare l'incarico solo ad imprese abilitate secondo il D.M. n. 37/2008 e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
Prima dell'affidamento dell'incarico si deve controllare tramite il "certificato dei requisiti tecnico-professionali" rilasciato dalla Camera di Commercio che l'impresa sia abilitata secondo il suddetto Decreto all'esecuzione e/o manutenzione degli impianti che dovrà realizzare.

In alcuni casi, preliminarmente all'installazione, è obbligatorio che il Committente affidi la redazione del progetto dell'impianto ad un professionista abilitato secondo gli ordinamenti professionali vigenti; in particolare il decreto classifica gli impianti al comma 1 come segue: 

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. impianti di protezione antincendio. 

Il progetto deve essere depositato presso la P.O.S. Energia e Sicurezza degli Impianti del Comune di Bari prima dell'inizio dei lavori. I casi di obbligo sono: 

  1. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  5. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  6. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  7. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  8. impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 

Al termine di lavori l'Impresa consegnerà al Committente la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 di cui si allega un modello in calce.

Per informazioni rivolgersi a Sportello Unico per l'Edilizia - Ufficio Energia e Impianti →


Data ultimo aggiornamento: 07/03/2023