Le commissioni Ordinarie
Ogni Consiglio del Municipio costituisce proprie Commissioni permanenti, con l'indicazione dei settori di intervento corrispondenti alle materie di competenza del Municipio.
La composizione numerica di ogni Commissione può variare da un minimo di cinque ad un massimo di dieci componenti nei Municipi che hanno venti consiglieri; è composta da sette consiglieri nei Municipi con quattordici consiglieri, da sei nei Municipi con dodici e da cinque nei Municipi con dieci consiglieri.
Ogni Consigliere deve essere componente di una sola Commissione permanente.
Il Presidente non è componente di alcuna Commissione del Municipio.
Le Commissioni sono elette dal Consiglio del Municipio con scrutinio palese ed a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, in una seduta appositamente convocata, con numero di voti di preferenza non superiore al numero dei componenti della Commissione da eleggere.
Ogni Commissione elegge nella sua prima seduta, da convocarsi da parte del Presidente del Municipio, il proprio Presidente, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista, a parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano d'età.
La variazione numerica e/o dei componenti di Commissione deve avvenire su richiesta scritta di almeno un Consigliere ed approvata dal Consiglio.