L’Ufficio Notifiche cura la notificazione degli atti delle strutture comunali nonché delle amministrazioni terze.
Presso la Casa Comunale, invece, viene effettuato il deposito degli atti e dei provvedimenti notificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 140 e seguenti del c.p.c. ovvero ai sensi dell' art. 60 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 e art 26 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
L’Albo Pretorio online è lo spazio virtuale in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione o da soggetti terzi ai fini della pubblicità legale ed è direttamente raggiungibile all’indirizzo http://albo.comune.bari.it , oltre che dalla home page del sito istituzionale www.comune.bari.it .
NOTIFICAZIONE DI UN ATTO
Per la notificazione di un atto, la struttura comunale o l’amministrazione esterna che lo ha adottato lo fa pervenire all'Ufficio Notifiche, almeno quindici giorni antecedenti la data di scadenza della notifica richiesta, unitamente ad una nota accompagnatoria, redatta secondo i modelli allegati a seconda che si tratti di struttura comunale o amministrazione esterna (allegato A per le strutture comunali, allegato B per le amministrazioni terze). Il procedimento è descritto ai paragrafi 2.5 e 2.6 delle “Linee Guida sul il funzionamento dei servizi di notificazione e del deposito e ritiro degli atti presso la Casa Comunale nonché sul funzionamento dell’Albo Pretorio online del Comune di Bari”.
DEPOSITO ATTI PRESSO LA CASA COMUNALE
Per il deposito degli atti presso la Casa Comunale, i pubblici ufficiali che effettuano le notificazioni (ad es. gli ufficiali giudiziari, gli agenti di polizia, i messi comunali, i messi del Giudice di Pace, i messi speciali dell’Amministrazione finanziaria, i vigili urbani etc.) li depositano mediante consegna in busta chiusa e sigillata ai sensi dell’art. 137 del Codice di Procedura Civile, unitamente ad una nota di deposito, redatta secondo il modello di cui all’allegato C, in duplice esemplare e sottoscritta dal depositante. Il procedimento è descritto al paragrafo 3.3 delle “Linee Guida sul il funzionamento dei servizi di notificazione e del deposito e ritiro degli atti presso la Casa Comunale del Comune di Bari”.
RITIRO ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE (ISTRUZIONI PER IL CITTADINO)
Per il ritiro degli atti depositati presso la Casa Comunale il destinatario deve esibire un documento d'identità valido e consegnare all’addetto l'avviso di deposito rilasciato dal messo comunale o dall’ufficiale giudiziario o dall’agente di riscossione o dall’ufficiale postale. Al momento del ritiro il destinatario firma per ricevuta sull’apposito registro.
E' possibile delegare al ritiro una terza persona (la delega può essere redatta secondo il modello allegato D). Il procedimento è descritto al paragrafo 3.6 delle “Linee Guida sul il funzionamento dei servizi di notificazione e del deposito e ritiro degli atti presso la Casa Comunale del Comune di Bari”
Dal 24 gennaio 2023 è possibile prenotare il servizio di ritiro atti depositati presso la casa comunale attraverso il sistema di prenotazione on-line raggiungibile a questo link https://egov.comune.bari.it/prenotazionesportello
E’ possibile ritirare gli atti nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Il ritiro senza prenotazione sarà comunque consentito, ferma restando la precedenza di coloro che abbiano effettuato la prenotazione.
Il manuale d’uso del servizio di prenotazione è consultabile qui .
AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE DA PARTE DI SOGGETTI (PUBBLICI E PRIVATI) ESTERNI ALL'ENTE COMUNALE
- l’oggetto dell’atto da pubblicare;
- il termine iniziale e finale di pubblicazione;
- il numero di protocollo e la data della richiesta di pubblicazione.
Servizio di notificazione: l'amministrazione pubblica richiedente il servizio di notifica rimborsa al Comune di Bari la somma determinata con Decreto adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. Detta somma è aggiornata periodicamente in virtù di apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. Resta fermo l'ulteriore obbligo di rimborso delle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti.
Ritiro Atti presso la Casa Comunale: gratuito
Affissione all’Albo Pretorio online: gratuito
Servizio di notificazione: Salvo che non venga richiesta la notifica in via d'urgenza, i messi provvedono alla notifica dell’atto entro il termine in esso indicato o previsto a norma di legge (che deve essere anch’esso indicato) o, in mancanza di indicazione in merito, entro 30 giorni dall’arrivo degli atti in ufficio, compatibilmente con il numero degli atti da notificare. In ogni caso i messi dovranno garantire che la notifica degli atti avvenga entro termini tali da garantire la loro piena efficacia.
Ritiro Atti presso la Casa Comunale: la consegna dell’atto avviene immediatamente, salvo il caso in cui il documento sia stato trasferito presso l'archivio di deposito o diversamente archiviato. In tal caso il documento viene consegnato entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi.
Albo Pretorio online: la durata della pubblicazione varia a seconda dei giorni indicati dal soggetto richiedente, che deve specificarne il termine iniziale ed il termine finale. La pubblicazione ha inizio nel giorno indicato quale termine iniziale, purché la relativa richiesta pervenga all’ufficio in tempo utile, fatti salvi eventi imprevisti e di forza maggiore.
- Legge 20 novembre 1982, n. 890 - Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Art. 12.
- Legge 3 agosto 1999, n. 265. Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 10.
- Codice di Procedura Civile (artt. 137 – 149).
- Decreto del Presidente Della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Art. 60. Decreto del Presidente Della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 26.
- Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Art. 32.
- Legge 26 febbraio 2010, n. 25. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Art. 2.
Allegati
- Linee Guida sul funzionamento dei servizi di notificazione e di deposito e ritiro degli atti presso la Casa Comunale nonché sul funzionamento dell’Albo Pretorio online del Comune di Bari
- Allegato A – modello di richiesta di notificazione per gli Uffici Comunali
- Allegato B - modello di richiesta di notificazione per le Amministrazioni terze.
- Allegato C – modello di nota di deposito atti presso la Casa Comunale.
- Allegato D – modello di delega per il ritiro degli atti depositati presso la Casa Comunale
- Manuale d’uso del servizio di prenotazione ritiro atti