L’affido familiare è il servizio attraverso il quale un minore, che deve essere allontanato dalla propria famiglia a causa di difficoltà temporanee, viene accolto da un altro nucleo familiare (preferibilmente con figli), o da una persona singola, idonei ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. L’affidamento familiare fornisce aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine, se presente, al fine di favorire la deistituzionalizzazione ed evitare l’inserimento dei minori in strutture residenziali.
L'affido familiare può essere attivato anche a favore di minori stranieri non accompagnati, privi di adulti di riferimento sul territorio nazionale già accolti in strutture residenziali, anche al fine di favorire percorsi di integrazione e di accompagnamento all'autonomia.
L’affidamento familiare può essere:
- CONSENSUALE, disposto dai servizi sociali con il consenso della famiglia d’origine ed affidataria con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi.
- GIUDIZIARIO, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori, sia in favore dei minori in situazioni di pregiudizio.
Le principali tipologie dell’affido sono :
- affidamento residenziale etero familiare: accoglienza di un minore in difficoltà familiare presso una famiglia, anche monoparentale. Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli, che si ritiene opportuno rimangano uniti;
- affidamento residenziale intra familiare: accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado;
- affidamento part time: intervento, sia etero che intra familiare, di sostegno alla famiglia e al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana. Può essere diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana o solo per le vacanze.
Per i minori stranieri immigrati (comunitari ed extracomunitari) non accompagnati da adulti e per i ROM non residenti, provvede il Servizio Sociale dell’Ufficio Immigrazione.
L’affido del minore viene disposto dai servizi sociali con il consenso della famiglia se presente o dal Tribunale dei Minorenni in assenza del consenso o in mancanza dei genitori.
Per le persone e le famiglie disponibili ad accogliere un minore (famiglie affidatarie) sarà avviata dal Servizio Sociale la procedura per la valutazione dell'idoneità da parte dell’equipe del servizio Affido del Comune di Bari, di concerto al Consultorio familiare di competenza.
A CHI SI RIVOLGE
il servizio è rivolto a minori in età compresa tra gli 0 e 18 anni appartenenti a nuclei familiari, non residenti, che versano in situazioni di disagio e difficoltà temporanea o a favore di Minori Stranieri non Accompagnati ( MNSA) già accolti in strutture residenziali.
I cittadini stranieri non residenti possono accedere al servizio recandosi allo sportello del Segretariato Sociale dell’Ufficio Immigrazione, Largo Ignazio Chiurlia, 27 (Bari) negli orari di apertura al pubblico (vedi sezione DOVE) oppure chiamando il numero 0805773968.
FAMIGLIA AFFIDATARIA
Le famiglie e le persone singole maggiorenni disponibili all’accoglienza di minori potranno inoltrare la documentazione richiesta all’indirizzo PEC : minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it
E’ possibile inviare anche da email non certificata con intestazione “Candidatura ad avviso pubblico – famiglie e adulti accoglienti” .
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (per le famiglie)
- modulo di domanda scaricabile dal sito del Comune di Bari a questo link, oppure disponibile presso le sedi dei Municipi e della Ripartizione Servizi alla Persona.
- copia del documento d’identità del/i firmatario/i
- Il servizio è totalmente gratuito per l'affidato.
- Per l'affidatario l’Amministrazione Comunale, per mezzo del Servizio Sociale di competenza, assicura un contributo economico mensile a sostegno dell’intervento di affido familiare, che varia a seconda della tipologia di affido, nonché contributi straordinari a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, tra quelle incluse nel regolamento comunale, la cui entità massima varia a seconda della tipologia di spesa.