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RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO
Il riconoscimento è un atto con il quale il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre o dal padre o da entrambi i genitori, anche dopo la nascita, separatamente o congiuntamente.

La dichiarazione per il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Il/i genitore/i che intende/intendono effettuare il riconoscimento, deve/devono recarsi (previo appuntamento da concordarsi scrivendo all’indirizzo mail ufficio.nascite@omune.bari.it o contattando il numero 080/5773315) presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Bari, in Largo Fraccacreta n. 1, al fine di rendere la dichiarazione di riconoscimento.
L’Ufficiale di Stato Civile procede quindi alla formazione dell’atto di stato civile.
Se il minore è stato già riconosciuto alla nascita da uno dei due genitori, quello che lo ha riconosciuto per primo deve prestare il proprio consenso al riconoscimento da parte dell’altro.
Se il figlio da riconoscere ha compiuto 14 anni, invece, deve essere presente e dare egli stesso l’assenso al riconoscimento.
Nel caso in cui la filiazione nei confronti del padre fosse accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. 
Nel caso di minore età del figlio, i genitori, dopo la dichiarazione di riconoscimento davanti all’Ufficiale di Stato Civile, devono presentare ricorso al Tribunale competente che deciderà circa l’assunzione del cognome, ai sensi dell’art. 262 del codice civile. 
Se il figlio riconosciuto è maggiorenne, invece, la scelta del cognome viene effettuata direttamente dal riconosciuto dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile al momento del consenso al riconoscimento, con dichiarazione da inserire in apposito atto.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • Documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i; 
  • Dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di vincoli di parentela e/o affinità tra i genitori ai sensi dell’art. 251 del codice civile;
  • altra documentazione che eventualmente verrà indicata dall’Ufficiale di Stato Civile in sede di prenotazione dell’appuntamento, in base alla situazione specifica ed in relazione alla cittadinanza del/i richiedente/i.
Gratuito