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CERTIFICATO ANAGRAFICO DI STATO CIVILE

CERTIFICATO ANAGRAFICO DI STATO CIVILE

È il documento che attesta che una persona è coniugata oppure che è di stato libero per le seguenti motivazioni:

  • in quanto celibe o nubile;
  • per decesso del coniuge;
  • per divorzio.

Questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000.
I certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune.

In base al Regolamento UE N. 2016/1191, il certificato anagrafico di stato civile può essere rilasciato con allegato un modulo multilingue che ne facilita l'utilizzo nei paesi dell'Unione Europea. A tale scopo, all'atto della richiesta si dovrà indicare in quale lingua, tra quelle dei vari paesi appartenenti all'UE, deve essere redatto il modulo multilingue.

La richiesta del certificato si effettua direttamente allo sportello, esclusivamente su appuntamento. 
La persona interessare può prenotare in una delle seguenti modalità:

oppure

N.B. Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto. 
Il pagamento del certificato avverrà direttamente presso lo sportello (vedi sezione COSTI).

 

► ►In alternativa, la persona interessata, senza recarsi allo sportello comunale, può visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica, accedendo con l'identità digitale (SPID/CIE) al portale dell'Anagrafe Nazionale (ANPR) del Ministero dell'Interno:  https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/

 

Se l’interessato è impossibilitato a recarsi, personalmente o tramite delegato, direttamente presso gli sportelli, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, in tal caso dovrà necessariamente compilare l’istanza su apposito modulo, scaricabile a questo link, da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo pec: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it   (Tale indirizzo è abilitato a ricevere sia mail che pec)

Alla richiesta si dovrà allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, unitamente alla ricevuta di pagamento (vedi sezione COSTI)

N.B. Eventuali solleciti pervenuti prima del 20° giorno lavorativo non saranno presi in considerazione.

 

VALIDITA'

6 mesi dalla data del rilascio. 
 

NOTA BENE: 
Ai sensi della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, ecc.).
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad accettare dai cittadini e, pertanto, a richiedere loro, in sostituzione dei certificati anagrafici, l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.
Gli Ufficiali Comunali di Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno essere rilasciati certificati da presentare ad altre Pubbliche Amministrazioni.

 

AVVOCATI

Per gli avvocati è disponibile il servizio che consente di richiedere e ottenere certificati anagrafici per finalità legate al mandato professionale direttamente online dal portale ANPR
Dall' 11 dicembre 2023, gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale possono accedere, tramite SPID, CIE o CNS, ad un area dedicata del portale ANPR - sezione "Area tecnica", "Certificati per avvocati" (https://www.anagrafenazionale.interno.it/accesso-avvocati) e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere i certificati anagrafici.

I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo.

Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica (consulta la guida operativa)

Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli avvocati al momento della richiesta.

I certificati anagrafici sono rilasciati esclusivamente in bollo a cui si aggiungono i costi dei diritti di segreteria e rimborso stampati, come di seguito indicato:
  • imposta di bollo €. 16,00;
  • con soppressione dei diritti di segreteria e rimborso stampati, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 620/2021  
 
CASI DI ESENZIONE
In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l’esenzione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico.
Di seguito, si riportano alcuni dei principali casi di esenzione, relativi ai certificati anagrafici, previsti dalle norme vigenti:
 

Uso

Riferimento normativo

Imposto di bollo

Diritti di segreteria 

Processuale (certificati da produrre nel procedimento) 

Art. 18 D.P.R. 115/2002

ESENTE

€ 0

G.C. n. 620/2021

Circ. Ag. Entrate n. 70/E del 14/08/2002

Adozione, affidamento, tutela e affiliazione di minori

DPR 642/72         Tab. All. B  art. 13 

ESENTE

ESENTE 

L. 184/83 art. 82

Interdizione, inabilitazione amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento)

DPR 642/72   

ESENTE

€ 0

G.C. n. 620/2021

Tab. All. B art. 13

Finanziamenti al medio e lungo termine (durata superiore ai 18 mesi) già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione

DPR 601/73 art. 15

ESENTE

€ 0

G.C. n. 620/2021

Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)

Legge 74/87 art. 19

ESENTE

ESENTE

Notifica di atti giudiziari

Art. 18 D.P.R. 115/2002

ESENTE

€ 0

G.C. n. 620/2021

Ris. Ag. Entrate n. 24/E del 18/04/2016

Gratuito patrocinio: estremi del decreto di ammissione

D.P.R. 115/2002 art. 18

ESENTE

€ 0

G.C. n. 620/2021

Liquidazione e pagamento delle pensioni estere

DPR 642/72   

ESENTE

€ 0

G.C. n. 620/2021

Tab. All. B art. 9 

 
NOTA BENE: l’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli, per fini diversi da quelli indicati sul certificato, equivale a evasione fiscale e comporta la responsabilità del richiedente, consistente nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalle legge.
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO
 
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 

1. Attraverso i Servizi PagoPA

Per effettuare il versamento la persona interessata si deve collegare al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionare dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento:

  • Certificati rilasciati con bollo

 

Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, iserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"
Al termine della procedura sarà possibile pagare:

  • direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA
    oppure
  • presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.
     

In entrambi i casi il sistema invierà una email contenente la ricevuta dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino.

 

2. Direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS 

  • Richiesta effettuata presso lo sportello:  rilascio immediato
  • Richiesta trasmessa a mezzo mail: entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza