Il procedimento di Agibilità è stato recentemente modificato dal D.Lgs n. 222/16 che ha introdotto, all’art. 24 del D.P.R. 380/01, la procedura della Segnalazione Certificata di Agibilità.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, deve presentare allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata.
La Segnalazione Certificata di Agibilità va presenta per gli edifici o parti di essi, con riferimento ai seguenti interventi:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Le istanze di agibilità delle costruzioni (AGIB) e le Segnalazioni Certificate devono essere trasmesse con pre-inoltro telematico e, esclusivamente, con la modulistica predisposta dall’ufficio (SCARICA LA MODULISTICA)
La persona interessata, successivamente al pre-inoltro telematico, deve presentare allo sportello unico per l’Edilizia il modulo parte1/2 e parte 2/2, debitamente compilati, con allegata la documentazione prevista.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
L’istanza deve essere trasmessa con allegata la seguente documentazione:
- Certificato di collaudo statico, regolarmente depositato in originale o copia autenticata;
- Copia della “Dichiarazione per l’iscrizione al Catasto”, restituita dagli Uffici catastali, completa delle relative planimetrie rilasciate dall’ufficio, elaborato planimetrico, visure aggiornate, tipo mappale, elenco fabbricato;
- Copia degli elaborati di progetto, Licenza/Concessione/Autorizzazione/Permesso di Costruire/ D.I.A./SCIA/CIL, fine lavori e collaudo;
- Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco/Segnalazione Certificata di Inizio Attività o dichiarazione di insussistenza dell’adempimento firmata e timbrata da tecnico abilitato e richiedente, con copia del documento d’identità; (AGIB_mod_8)
- Copia della nota di assegnazione della numerazione civica da richiedere presso l’ufficio Toponomastica l.go Fraccacreta, 1;
- Dichiarazione di conformità, sottoscritta da tecnico abilitato delle opere realizzate in materia di superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art.11 del D.M. LL.PP. n° 236 del 14/06/89 e art.77 del D.P.R. N° 380/01 per gli edifici privati, e resa sotto forma di perizia giurata ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. N° 380/01 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico; (AGIB_mod_9)
- Nulla-Osta di avvenuto deposito della documentazione prevista dal D.Lgs n. 192/05 e s.m.i. e dal D.M. n. 37/08 e s.m.i., ai fini dell’agibilità (mod.2 Modulistica Impiantistica Moduli Ufficio Energia) ;
- Attestato rilasciato dall’AQP relativo all’allacciamento dell’immobile alle reti urbane dell’acqua e fogna;
- Autorizzazione all’esercizio e allo scarico di impianto per il trattamento di acque reflue domestiche, da parte della Ripartizione Tutela Ambiente (nel caso di immobili non serviti da pubblica fognatura) Reg. Reg. n. 26/2011;
- Attestazione di idoneità tecnica delle opere di urbanizzazione, rilasciata dalla Ripartizione Infrastrutture Viabilità ed Opere Pubbliche (nel caso sia stata stipulata specifica convenzione);
- Certificato del competente ufficio tecnico, di cui all’art. 62 del D.P.R. 380/01, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II (per edifici ricadenti in classe III e IV ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”);
- Certificato di Idoneità Statica (per gli immobili ultimati in data antecedente al 05/01/1972, per quelli oggetto di condono edilizio e per quelli non soggetti a collaudo statico); (AGIB_mod_4)
- L. n. 1086 del 5 novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato”;
- L. n. 47 del 28 febbraio 1985 recante “ Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive”;
- L. n. 13 del 09 gennaio 1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
- L. n. 46 del 26 marzo 1990 recante “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- L. n. 10 del 09 gennaio 1991 recante “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia “;
- L. n. 104 del 05 febbraio 1992 Legge quadro per l’assistenza l’integrazione sociale delle persone handicappate;
- L. n. 724 del 23 dicembre 1994 art. 39 “Norme in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie”
- D.P.R. n.380 del 06 giugno 2001 e s.m.i. come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 222/16 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;