Le organizzazioni di volontariato devono tenere il Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
- Registro da vidimare (ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente/ sulla copertina deve essere riportata la denominazione dell’Associazione, la sede legale, il codice fiscale ed il tipo di registro/ non devono essere presenti fogli sciolti)
- Copia dello Statuto
- Copia dell’atto costitutivo
- D.M. 14.2.1992
- D.M. 16.11.1992