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DIRITTO ELETTORALE PERDITA PER CAUSA OSTATIVA TEMPORANEA O DEFINITIVA

DIRITTO ELETTORALE: PERDITA PER CAUSA OSTATIVA TEMPORANEA O DEFINITIVA

Il cittadino perde il diritto al voto quando si verifica una delle cause ostative previste dalla legge.

 

Il Tribunale o la Questura di Bari inviano una comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a sospendere dal voto l’elettore in causa, trascrivendo la sospensione sulle liste elettorali. Successivamente, l’Ufficio Elettorale notifica al cittadino l’avvenuta cancellazione.

Per informazioni contattare i numeri 0805773731-3777.

 

Poiché le cancellazioni sono semestrali, l’eliminazione del nominativo dalle liste elettorali, avviene a gennaio e a luglio di ogni anno.