ESPROPRIAZIONI DI BENI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Quando la realizzazione di un’opera pubblica è prevista su suoli di proprietà privata, l’Amministrazione dichiara, con proprio provvedimento, la pubblica utilità.
Ai proprietari dei suoli o degli immobili da espropriare viene notificata la realizzazione dell’Opera Pubblica e la necessità da parte del Comune di Bari di acquisire tali proprietà.
L’importo da liquidare a favore dei proprietari dei suoli viene previsto nel “piano particellare di esproprio”, annesso al progetto generale di realizzazione dell’opera. Tale importo viene notificato ai proprietari i quali possono accettare, oppure proporre ricorso, per ottenere importi ritenuti più congrui. La fase espropriativa prosegue comunque al fine di acquisire la
proprietà degli immobili da parte della Pubblica Amministrazione.
L’importo da liquidare a favore dei proprietari dei suoli viene previsto nel “piano particellare di esproprio”, annesso al progetto generale di realizzazione dell’opera. Tale importo viene notificato ai proprietari i quali possono accettare, oppure proporre ricorso, per ottenere importi ritenuti più congrui. La fase espropriativa prosegue comunque al fine di acquisire la
proprietà degli immobili da parte della Pubblica Amministrazione.
- Decreto Presidente della Repubblica n. 327 dell’ 8/6/2001;
- Legge n. 2359 del 25/6/1865;
- Legge 413 del 30/12/1991;
- Legge 359 dell’8/8/1992;
- Legge n. 127del 15/9/1977;
- Legge Regione Puglia n. 13 dell’11/05/2001;
- Legge Regione Puglia n. 3 del 22/2/2005;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.