I dipendenti pubblici, per motivate ragioni, possono chiedere il trasferimento in un altro Ente pubblico situato nella propria città o anche in una sede diversa. La mobilità di personale è possibile tra i comparti del Pubblico Impiego, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Mobilità senza scambio di personale
Si chiama “mobilità senza scambio” la procedura che viene attivata quando l’Ente di destinazione accoglie l’istanza, perchè nell’organico manca il profilo professionale del richiedente o perché l’Ente è sotto organico nel momento in cui accoglie l’istanza, secondo il piano triennale del fabbisogno di personale.
Mobilità con scambio di personale
Si chiama “mobilità con scambio” la procedura che viene attivata quando l’ente di destinazione non ha posti vacanti in organico nella qualifica professionale del dipendente pubblico che ha inoltrato istanza di trasferimento.
Inquestocaso,il trasferimento può avvenire solo tramite scambio tra due dipendenti di enti diversi (preferibilmente con la stessa qualifica funzionale).
È anche possibile che lo scambio coinvolga tre dipendenti di enti diversi. In questo caso, lo scambio avviene contestualmente e d’intesa tra le parti. In tutti i casi la mobilità è limitata alle previsioni del piano triennale di fabbisogno del personale.
I dipendenti pubblici interessati al trasferimento possono inoltrare istanza in carta semplice sia all’ente di appartenenza che all’ente di destinazione.
Un’eventuale istanza di trasferimento al Comune di Bari, può essere consegnata o inviata per posta alla Ripartizione Personale.
L’Ente di provenienza deve rilasciare il nulla osta al trasferimento e l’ente di destinazione deve approntare un provvedimento di accoglimento dell’istanza di trasferimento.
La mobilità può comportare uno scambio di personale tra enti, oppure un vero e proprio trasferimento senza sostituzione.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Al fine di documentare le ragioni per cui viene richiesto il trasferimento è possibile allegare uno o più dei seguenti documenti:
- certificato del datore di lavoro del coniuge;
- stato di famiglia;
- certificato di servizio;
- certificati medici.
In ogni caso è sempre necessario allegare il curriculum personale.
I tempi dipendono dalle richieste di trasferimento da coinvolgere nello scambio e dagli enti interessati.
Decreto Legislativo n. 165/2000 art. 30.