Il contrassegno invalidi Europeo è il tagliando che il Comune di residenza rilascia per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con problemi di deambulazione (anche temporanei) e dei non vedenti. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed è valido in tutti i Paesi membri della Comunità Europea. Esso viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida da parte dell’interessato.Il contrassegno non può essere rilasciato per i minori di 3 anni. Invece, per quanto riguarda i minori dai 4 ai 18 anni, il contrassegno deve essere richiesto dai genitori o chi ne fa le veci.Il tagliando ha una validità massima di 5 anni, determinata in base alla tipologia di invalidità, e può essere rinnovato alla scadenza.
N.B. Per ottenere il contrassegno è necessario essere in possesso dell’Attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 – VALIDA UNICAMENTE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI
1.RICHIESTA CONTRASSEGNO PER INVALIDI E NON VEDENTI
La persona interessata deve presentare la propria richiesta al Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive del Comune di Bari, compilando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici del Settore, presso l’URP o scaricabile da questa pagina.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- Originale o copia conforme dell’Attestazione rilasciata dalla Commissione Medica di Prima Istanza ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 oppure l’appartenenza alla categoria dei non vedenti, ai sensi dell’Art. 12 c.3 del D.P.R. n.503/96
- n. 2 fototessera (dimensioni 3,5X4 cm) recenti e uguali del richiedente
- copia del documento di identità valido del richiedente e dell’eventuale delegato.
Validità: 5 anni
Il contrassegno può essere rinnovato dopo 5 anni. La persona interessata può fare richiesta utilizzando l’apposito modulo, al quale basterà allegare un certificato del medico curante che attesti il persistere delle condizioni sanitarie che hanno permesso il rilascio del contrassegno scaduto.
2. RICHIESTA CONTRASSEGNO TEMPORANEO
La persona che ha un’invalidità temporanea, a causa di un infortunio o di un intervento, può richiedere il contrassegno per disabili presentando una domanda in bollo al Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive del Comune di Bari. La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, presso l’URP o scaricabile da questa pagina. La richiesta deve essere corredata di Originale o copia conforme dell’Attestazione rilasciata dalla Commissione Medica di Prima Istanza ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 in cui sia specificato il presumibile periodo di durata dell’invalidità.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- Originale o copia conforme dell’Attestazione rilasciata dalla Commissione Medica di Prima Istanza ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992, in cui è specificata la durata dell’invalidità temporanea
- n. 2 fototessera (dimensioni 3,5X4 cm) recenti e uguali del richiedente
- copia del documento di identità valido del richiedente e dell’eventuale delegato
- n. 1 marca da bollo da € 16
Validità: Sarà definita in relazione alla tipologia dell’invalidità, così come indicato nella certificazione medica allegata.In caso di necessità, il contrassegno temporaneo può essere rinnovato seguendo lo stesso iter della prima richiesta.
3. RICHIESTA DI DUPLICATO
In caso di deterioramento, smarrimento o furto del contrassegno è possibile richiedere un duplicato. La persone interessata deve compilare il modulo di richiesta allegando:
- in caso di deterioramento: contrassegno originale;
- in caso di smarrimento: dichiarazione sostitutiva disponibile in calce ala presente scheda informativa;
- in caso di furto: denuncia effettuata alle Forze dell'Ordine
- il D.P.R. n.151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del diversamente abile richiedente, pertanto non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega.
- Le Linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della “deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” ai fini del rilascio del “contrassegno di parcheggio per disabili” (contrassegno H), ai sensi dell’art. 381, comma 3 del DPR 495 del 16/12/92, così come modificato dal Decreto L.vo 151 del 30/7/2012, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale 20 maggio 2014, n. 959, prevedono che la certificazione può essere rilasciata esclusivamente in presenza dell’interessato, non essendo sufficiente l’esame della documentazione sanitaria presentata da delegato del richiedente. Ne deriva che, anche la visita domiciliare, vincolata all’intrasportabilità del soggetto, non è prevista nell’ambito del riconoscimento del beneficio del contrassegno di parcheggio per disabili, in quanto contrasta con l’utilizzo dello stesso.