Commissione locale per il paesaggio

Pubblicato il 14 novembre 2024
 Commissione locale per il paesaggio
Verbali della Commissione
La "Commissione locale per il paesaggio" -istituita in forza del D.Lgs. 42/2004 e della L. Regione Puglia 20/2009- è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Bari. È composta da cinque componenti scelti tra figure professionali esterne all'amministrazione comunale e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione de patrimonio naturale.
La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale. Nell'esercizio delle sue funzioni in materia, valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti ed alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. Svolge la propria attività consultiva mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per ipotesi previste espressamente dalla legge, nonché per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione medesima.
Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto:
  • nel corso dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica previsti dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'ambito delle competenze sub delegate ai Comuni dalla Regione Puglia di cui all'art. 7 della L.R. 7 ottobre 2009 n.20;
  • nel corso di procedimenti di attestazione di compatibilità paesaggistica previsti dall'art. 5.04 delle NTA del P.U.T.T./P;
ogni qual volta il responsabile del procedimento o il responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ritenga che un intervento proposto possa incidere negativamente sui luoghi.
 Commissione locale per il paesaggio